Dati spese sanitarie, nuove categorie di professionisti tenuti a inviarli

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ROMA – Invio dati spese sanitarie. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016 il Decreto 1 settembre 2016 del Ministero dell’Economia Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il decreto introduce nuove voci all’elenco degli esercizi commerciali e sanitari che devono inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie delle persone, a partire da quelle sostenute dal 1° gennaio 2016.

Entrano a far parte dell’elenco gli esercizi commerciali che distribuiscono farmaci da banco pubblico, psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi, ottici e veterinari. In dettaglio:

“Art. 1 Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. 1 .Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e’ stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46.

Art. 2 Trasmissione telematica delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche. 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289″.

Info: GU n.214 del 13 settembre 2016 Decreto 1 settembre 2016

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