Cannabis light, il parere del Css e le note del ministro della Salute Grillo

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ROMA – Cannabis light. È stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute il parere del Consiglio superiore di sanità del 10 aprile 2018 sulla vendita e sulla pericolosità per la salute umana dei prodotti con infiorescenza di canapa: indicati in etichetta come Cannabis, Cannabis light o Cannabis leggera.

La pubblicazione è stata disposta dal Ministro della Salute Giulia Grillo dopo l’interesse suscitato dalla notizia di ieri concernete il parere del Css. “Dato l’interesse generale, ai sensi dell’articolo 3.5.3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio superiore di sanità, ritengo opportuna la pubblicazione del parere reso dal Consiglio superiore di sanità sulla c.d. “cannabis light”, in data 10 aprile 2018, ricordando che anche sui profili relativi alla liceità della vendita lo scorso 17 aprile il precedente Ministro ha chiesto un parere – ad oggi non ancora reso per i necessari approfondimenti istruttori – alla Avvocatura dello Stato e alle altre Amministrazioni competenti”.

Il Ministro in una nota stampa pubblicata il 21 giugno aveva già dichiarato di seguire con attenzione la vicenda e aveva richiamato l’atteso parere dell’Avvocatura dello Stato richiesto dal precedente ministro in aprile, dopo il quale d’intesa con gli altri ministri verrà fatta chiarezza sulla liceità della vendita dei prodotti.

Ricordiamo che il Consiglio superiore della sanità nel parere in questione si è espresso sulla vendita dei prodotti da cannabis light in maniera negativa, raccomandando misure atte non consentirne la vendita. Riassumendo, nel documento si legge che la pericolosità dei prodotti non può essere esclusa per:

  • biodisponibilità Delta 9- THC a basse concentrazioni (0.2 – 0.6%) non trascurabile in base alla letteratura corrente;
  • caratteristiche farmacocinetiche delle sostanze che potrebbero permettere l’accumulo nei tessuti;
  • assenza di monitoraggio e di controlli sulla quantità di assunzione;
  • scarsa valutazione rischi da reazione con specifiche condizioni e farmaci;
  • infiorescenze e loro vendita non previste dalla Legge 242/2016 articolo 2 comma 2.
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