Pensioni invalidità, “incremento al milione”, circolare Inps

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Inps ha pubblicato delle indicazioni sull’incremento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi e ai titolari di pensioni di inabilità in vigore dal 20 luglio 2020 e per ogni persona maggiorenne. (Leggi anche messaggio 28 ottobre 2020 n.3960).

Circolare n.107 del 23 settembre 2020 Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.

Il documento riguarda quanto disposto dal Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che ha ritenuto illegittimo l’incremento originariamente previsto solo per le persone dopo i sessanta anni.

Invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti

Dal 20 luglio 2020 l’incremento per i maggiorenni può essere corrisposto per un reddito complessivo di 651,51 euro per tredici mensilità. Questi i requisiti reddituali previsti per beneficiarne:

“a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro”.

Concorrono al computo i redditi di qualsiasi natura ( eccetto abitazione, pensione di guerra, accompagnamento, 154,94 euro Legge 23 dicembre 2000, n. 388, trattamenti di famiglia, indennizzo Legge 25 febbraio 1992, n. 210) e il diritto all’incremento del coniuge. Riconosciuto d’ufficio.

Inabilità Legge 12 giugno 1984, n.222

Reddito mensile fino 516,46 euro per tredici mensilità con limiti reddituali disposti dal comma 5 dell’articolo 38 della Legge n. 448/2001.

Riconosciuto a domanda e dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della stessa.

Info: Inps circolare n.107 del 23 settembre 2020

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