Quarantena, super green pass, misure Covid, FAQ; ordinanza Lazio tamponi

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Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021 il decreto legge approvato dal Governo il 29 dicembre con le nuove misure di contenimento dell’epidemia.

Il decreto in Gazzetta, il comunicato riassuntivo del Ministero della Salute e le FAQ aggiornate. A partire dal 10 gennaio 2022, green pass rafforzato necessario per:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • mezzi di trasporto, trasporto pubblico locale o regionale.

Dal 31 dicembre 2021 nuove regole per la quarantena per i vaccinati con booster o con primo ciclo vaccinale o guarigione fino a 120 giorni: nessuna quarantena preventiva in caso di contatto stretto positivo, obbligo FFP2 per dieci giorni e tampone al quinto giorno se sintomatici. Tampone antigenico o molecolare da effettuare anche in centri privati.

Dal 31 dicembre capienze eventi sportivi: 50% all’aperto e 35% a chiuso.

Quarantena, circolare Ministero Salute

Il meccanismo riguardante la quarantena è illustrato dal Ministero della Salute nella circolare n.60136 del 30 dicembre 2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione
a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
.

Elenchiamo:

  • contatti stretti ad alto rischio non vaccinati, ciclo incompleto o completato da meno di 14 giorni: 10 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
  • vaccinazione completa da più di 120 giorni e asintomatici: 5 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
  • asintomatici booster, primo ciclo da meno di 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni: no quarantena, FFp2 per 10 giorni, autosorveglianza di 5 giorni, prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19″.
  • sanitari: tampone giornaliero per cinque giorni;
  • contatti a basso rischio: no quarantena se hanno indossato mascherine, sorveglianza passiva se non hanno indossato mascherine;
  • positivi con dose booster, ciclo vaccinale da meno di 120 giorni: isolamento di 7 giorni e test negativo.

Ordinanza Regione Lazio tamponi antigenici

L’ordinanza della Regione Lazio del 31 dicembre 2021, precedente l’approvazione del decreto, che ha disposto l’equiparazione tra test antigenico rapido e test molecolare nella valutazione e gestione dei casi Covid e delle misure di sorveglianza, ovvero che: “per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID-19 secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021 e conseguente disposizione di isolamento; e che un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso”.

L’ordinanza ha anche disposto l’accesso alle strutture sanitarie, hospice e RSa solo con green pass dopo dose booster oppure green pass primo ciclo vaccinale o guarigione più tampone negativo.

 

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