Nuovi limiti di spesa per i prodotti senza glutine, decreto Ministero Salute

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ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.199 del 28 agosto 2018 il Decreto del Ministero della Salute 10 agosto 2018 Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia. Il decreto abroga il precedente del 4 maggio 2006.

Il provvedimento è stato approvato dal Ministero della Salute al fine di uniformare l’erogazione degli alimenti e considerando la dieta equilibrata per la persona celiaca: apporto quotidiano di carboidrati stimabile “in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate e legumi come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e farina) è stimabile nel 35% dell’apporto energetico totale”. Per revisionare le categorie di alimenti del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, mantenendo solo i sostituti di alimenti fatti con cereali contenenti glutine; “Rivalutati i limiti massimi di spesa, distinti per sesso e per fasce di età, secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN) 2014 al secondo livello di attività fisica incrementati del 30%”; acquisito il parere della Conferenza stato Regioni 106 del 10 maggio 2018.

L’articolo 1 del decreto riguarda il diritto all’erogazione, che interessa persone celiache o affette da dermatite erpetiforme. Per questi, le categorie di alimenti con dicitura “senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine” erogabili a carico del SSN sono (articolo 2):

“a) pane e affini, prodotti da forno salati;
b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini;
d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari;
e) cereali per la prima colazione”.

I limiti di spesa mensili previsti dall’articolo 3 e dall’allegato I e che verranno aggiornati periodicamente dal Ministero sulla base dei prezzi medi al consumo sono:

  • 6 mesi – 5 anni: 56 euro sia maschi che femmine;
  • 6-9 anni: 70 euro sia maschi che femmine;
  • 10-13 anni: 100 maschi e 90 femmine;
  • 14-17 anni: 124 maschi – 99 femmine;
  • 18-59 anni: 110 maschi – 90 femmine;
  • ≥ 60 anni: 89 maschi – 75 femmine.

Entro sei mesi verrà aggiornato il registro nazionale degli alimenti eliminando quanto non siano stato annoverato dalle nuove categorie; conseguente adeguamento delle Regioni nei successivi tre mesi.

Info: Decreto 10 agosto 2018 GU n.199 del 28 agosto 2018

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