ROMA – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. È stato approvato dal Senato il 14 dicembre con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti il disegno di legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari. Il provvedimento ora è legge. È stato approvato dalla Camera dei Deputati il 21 aprile 2017.
La legge non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma sul sito del Senato, atto n.2801 è possibile consultarne il testo definitivo, l’iter, i dossier.
Consenso informato
Articolo 1. La nuova legge stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito senza il consenso informato della persona, tranne quando previsto dalla legge. Ciò nella valorizzazione dell’autonomia della persona stessa e dell’equipe medica e nella relazione tra le parti che può coinvolgere anche i familiari.
Ognuno ha diritto di conoscere nei dettagli le proprie condizioni di salute, cure e prognosi. Il consenso informato è documentato in forma scritta o video e viene annotato sia nella cartella clinica che nel fascicolo elettronico. La persona disabile deve poterne beneficiare attraverso strumenti che gli consentano di comunicare.
“Articolo 1 comma 5: Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4 (acquisizione e registrazione del consenso informato Ndr), qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.
Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
Il medico deve rispettare la volontà del paziente. Il paziente non può richiedere trattamenti contrari alle norme e alla dentologia professionale del medico.
La legge interessa strutture pubbliche e private. ” Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura“.
Articolo 2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. Comma 1: “ll medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38”. Il medico deve astenersi da un’ostinazione irragionevole e da cure inutili o sproporzionate in caso di imminenza di morte. Con il consenso del paziente può ricorrere alla sedazione palliativa profonda in associazione con la terapia del dolore. Consenso e rifiuto devono essere motivati e rientrano in cartella clinica e fascicolo sanitario.
L’articolo 3 riguarda la condizione di minori e incapaci. Per quanto riguarda i minori il consenso informato al trattamento sanitario è dato o rifiutato da genitori o tutori considerando la volontà del minore e il suo grado di maturità. Il minore “deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.
Il consenso per la persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del Codice Civile viene dato o rifiutato dal tutore, sentendo quando possibile la persona. Il consenso del paziente inabilitato è dato dallo stesso paziente o quando presente dall’amministratore di sostegno. In caso di assenza di Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), se rappresentanti legali e amministratori di sostegno dovessero rifiutare cure dal medico ritenute appropriate ci si dovrà rivolgere al giudice tutelare.
DAT
Le Disposizioni anticipate di trattamento sono disciplinate nell’articolo 4. Comma 1: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.
Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere. La nomina è scritta, può essere sia rifiutata che revocata, se non nominato o deceduto, in caso di occorrenza verrà nominato dal giudice tutelare.
Il medico deve rispettare le Dat che possono essere disattese dal medico in accordo col fiduciario se palesemente incongrue rispetto alla condizione del paziente o alla capacità corrente delle terapie. In caso di controversia decide il giudice tutelare.
Le Dat sono in atto pubblico e autenticato e vanno depositate all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza che disporrà di registro apposito oppure presso le Asl. Non prevedono applicazione di tasse di registrazione e qualora sia necessario possono essere redatte anche in video.
Le Regioni possono regolamentare la raccolta digitale delle copie delle Dat secondo i sistemi telematici utlizzati per la sanità. “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet”.
Pianificazione condivisa delle cure. Articolo 5. Nel rispetto della collaborazione autonoma tra paziente e medico può essere realizzata da entrambi una pianificazione delle cure, della quale con il consenso del paziente possono essere informati familiari, uniti civilemte o conviventi. La pianificazione può essere aggiornata.
Dovrà essere seguita anche nel caso in cui il paziente si trovasse in condizione di incapacità. “3. ll paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico”.
La legge infine sarà oggetto di una relazione annuale che il Ministero della Salute trasmetterà alle Camere entro il 30 aprile. Le Regioni dovranno fornire i dati al Ministero entro il mese di febbraio.