Legge cyberbullismo, scheda Garante sulle domande di rimozione contenuti

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ROMA – Lotta al cyberbullismo, legge 71/2017. È stata pubblicata dal Garante della Privacy una scheda informativa sulle nuove tutele per i minori vittime di bullismo sul web introdotte dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 ed entrata in vigore il 18 giugno 2017.

La scheda riassume quanto è stato messo a disposizione dei minori e delle rispettive famiglie per richiedere l’oscuramento e la rimozione dei contenuti diffusi in rete per atti di bullismo. Richieste che possono essere inviate dallo stesso minore se ha più di 14 anni o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale.

I contenuti oggetto della richiesta possono essere foto, video, pagine su siti e social ritenuti imbarazzanti, offensivi, minacciosi. Contenuti utilizzati per via telematica da altri per “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione”, ottenuti attraverso “furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito”.

Le istanze dovranno essere inviate al gestore del sito o al titolare del trattamento che deve rispondere e provvedere entro i termini di legge. I termini in oggetto sono elencati nell’articolo 2 comma 2 della Legge 71/2017.

“Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può  rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Se il gestore del sito non dovesse rispondere, ci si potrà rivolgere quindi immediatamente al Garante della Privacy.

Il sito del Garante accanto alla scheda informativa riporta la legge completa e il modulo per le istanze. L’indirizzo mail ancora del Garante della Privacy è cyberbullismo@gpdp.it.

Info: scheda Garante Privacy Legge 71/2017

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